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 Il governo nella Chiesa

    

Alcuni tra i fedeli sono investiti di un ufficio ecclesiastico, in virtù del quale vengono a trovarsi in una posizione giuridica attiva avente natura di potestà nei confronti degli altri fedeli.

La potestà ecclesiale consiste nella capacità di vincolare attraverso i propri comandi altri fedeli in modo cogente e autoritativo.

I poteri esercitati dalle persone giuridiche pubbliche investite di particolari uffici ecclesiastici che comportano l'esercizio dell'autorità non sono mai per l'utilità propria, ma per la tutela degli interessi generali e del bene comune.

Nell'ordinamento della Chiesa, l'esercizio dell'autorità è innanzi tutto un servizio: per questo il Papa viene a ragione definito "il servo dei servi di Dio".

La potestà è direttamente connessa al munus regendi ed è quindi un istituto essenziale e necessario per la vita e la missione della Chiesa.

Con l'espressione  "potestà di giurisdizione" nell'ordinamento canonico si indica l'insieme dei poteri esistenti nella Chiesa che hanno una proiezione esterna e vincolante, in quanto capaci di vincolare autoritativamente soggetti esterni posti in una posizione giuridica di soggezione. La giurisdizione comprende quindi qualsiasi potestà necessaria all'autorità per la tutela del bene comune e degli interessi generali.

Il termine "giurisdizione" ha quindi in ambito canonistico un significato particolare e in parte differente a quanto lo stesso termine indica negli ordinamenti civili: per il diritto canonico infatti s'intende con esso il potere di governo dela società ecclesiale e non solo quello di giudicare, secondo l'accezione tardo romana di potere giuridico e politico su un determinato territorio che ricomprende tutti gli ambiti di governo e di cui propriamente il potere di giudicare e di ius dicere è solo una componente.

Secondo il can. 129 CIC, che definisce la potestà di governo detta anche potestà di giurisdizione, essa appartiene alla Chiesa ex divina institutione.

Al suo esercizio sono abili coloro che sono insigniti dell'ordine sacro, a noma del diritto, per cui la potestas regiminis, intesa come potere giuridico di governo, è connessa allo stato clericale. Anche i fedeli laici possono tuttavia cooperare a norma del diritto, nell'esercizio della potestà di giurisdizione (can. 129, §2 CIC).

Ai sensi del can. 135 CIC, la potestà di governo si distingue in legislativa, esecutiva e giudiziale.

Si tratta propriamente di una distinzione di funzioni, non di una separazione di poteri, in quanto la potestas regiminis nella Chiesa ha un carattere personale e pieno, in quanto appartiene in modo proprio a chi ricopre ufficici ecclesiastici personali capitali (il Papa e i Vescovi, nei rispettivi ambiti).

 

   

 

 

 

   

   

   

 
         

     Ultimo aggiornamento di questa pagina 09/09/2012

 

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