La Chiesa ha un proprio ordinamento giuridico costituito dal diritto canonico. Ha quindi anche una propria struttura giudiziaria per giudicare sulla corretta applicazione del diritto.
La facoltà di ius dicere, ossia di giudicare e dirimere le controversie applicando il diritto, è parte della potestà di giurisdizione.
In quanto parte della potestà personale e piena di governo, la potestà giudiziale appartiene in modo proprio agli organi gerarchici capitali (il Papa e i Vescovi, nei rispettivi ambiti).
Tuttavia la potestà giudiziale si esercita normalmente in modo vicario attraverso uffici e strutture stabilmente costituite (i tribunali ecclesiastici) per un determinato ambito di competenza territoriale o personale.
Ai sensi del can. 221 CIC. è diritto dei fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto.
Can. 1401 CIC - La Chiesa per diritto proprio ed esclusivo giudica:
1) le cause che riguardano cose spirituali e annesse alle spirituali;
2) la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, per quanto concerne lo stabilirne la colpa ed infliggere pene ecclesiastiche.
Can. 1400 CIC - §1. Oggetto del giudizio canonico sono:
1) i diritti di persone fisiche o giuridiche da perseguire o da rivendicare, o fatti giuridici da dichiarare [cause contenziose];
2) i delitti per quanto riguarda l'irrogazione e la dichiarazione della pena [cause penali].
§2. Le controversie insorte per un atto di potestà amministrativa possono tuttavia essere deferite solo al Superiore o al tribunale amministrativo [controversie amministrative].
Tutti i tribunali della Chiesa sono disciplinati dalle norme del Codice di diritto canonico, salve le norme dei tribunali della Sede Apostolica (can. 1402 CIC).
Can. 1404 CIC - La prima Sede non è giudicata da nessuno.
Can. 1417 CIC - §1. In forza del primato del Romano Pontefice, qualunque fedele ha diritto di deferire al giudizio della Santa Sede la propria causa, sia contenziosa sia penale, in qualsiasi grado di giudizio e in qualunque stadio della lite, oppure d'introdurla avanti alla medesima.
§2. Il ricorso fatto alla Sede Apostolica non sospende tuttavia, salvo il caso di appello, l'esercizio della giurisdizione nel giudice che ha già cominciato a giudicare la causa; e questi può pertanto proseguire il giudizio fino alla sentenza definitiva, a meno che la Sede Apostolica non gli abbia comunicato di avere avocato a sé la causa.
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