La competenza
Art. 8 - Istr. Dignitas connubii
§ 1. Al solo Romano Pontefice compete il diritto di giudicare le cause di nullità di matrimonio dei capi di Stato, e le altre cause di nullità di matrimonio che Egli stesso abbia avocato al proprio giudizio (cf. can. 1405, § 1, nn. 1, 4).
§ 2. Nelle cause di cui al § 1 l'incompetenza degli altri giudici è assoluta (cf. can. 1406, § 2).
Art. 9 - Istr. Dignitas connubii
§ 1. L'incompetenza di un giudice è assoluta anche:
1o se la causa è già legittimamente pendente davanti ad un altro tribunale (cf. can. 1512, n. 2);
2o se non è osservata la competenza concernente il grado di giudizio o l'oggetto del medesimo (cf. can. 1440).
§ 2. Pertanto, l'incompetenza del giudice è assoluta, in ragione del grado del giudizio, se la stessa causa, dopo che è stata emessa una sentenza definitiva, è trattata nuovamente nella medesima istanza, a meno che la sentenza sia stata dichiarata nulla; in ragione dell'oggetto o materia, se l'esame di una causa è compiuta da un tribunale competente a decidere soltanto cause di differente oggetto.
§ 3. Nei casi di cui al § 1 n. 2, la Segnatura Apostolica può, per giusto motivo, assegnare l'esame di una causa ad un tribunale di per sé incompetente (cfr. Pastor Bonus, art. 124, n. 2).
Art. 10 - Istr. Dignitas connubii
§ 1. Nelle cause di nullità di matrimonio, che non siano riservate alla Sede Apostolica, o ad essa avocate, sono competenti in primo grado di giudizio:
1o il tribunale del luogo in cui è stato celebrato il matrimonio;
2o il tribunale del luogo in cui ha il domicilio o il quasi- domicilio la parte convenuta;
3o il tribunale del luogo in cui ha il domicilio la parte attrice, purché entrambe le parti risiedano nel territorio della medesima Conferenza episcopale e intervenga il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, il quale, prima di concederlo, dovrà interrogare quest'ultima se abbia qualcosa da eccepire;
4o il tribunale del luogo in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove, purché vi sia il consenso del Vicario giudiziale del domicilio della parte convenuta, il quale, prima di concederlo, dovrà interrogare quest'ultima se abbia qualcosa da eccepire (cf. can. 1673).
§ 2. L'incompetenza del giudice che non è suffragata da alcuno di questi titoli si dice relativa, salve comunque le disposizioni concernenti l'incompetenza assoluta (cf. can. 1407, § 2).
§ 3. Se l'incompetenza relativa non è eccepita prima che sia concordato il dubbio, il giudice divieneipso iure competente, salvo però il can. 1457, § 1.
§ 4. In caso di incompetenza relativa, la Segnatura Apostolica può per giusto motivo concedere la proroga della competenza (cfr. Pastor Bonus, art. 124, n. 3).
Art. 18 - Istr. Dignitas connubii
A motivo della prevenzione, quando due o più tribunali sono egualmente competenti, ha diritto di giudicare la causa quel tribunale che per primo citò legittimamente la parte convenuta (can. 1415).
Art. 20 - Istr. Dignitas connubii
I conflitti di competenza tra due tribunali soggetti allo stesso tribunale di appello, sono risolti da questo tribunale; se non sono soggetti allo stesso tribunale di appello, dalla Segnatura Apostolica (can. 1416).
Il tribunale di prima istanza
Art. 22 - Istr. Dignitas connubii
§ 1. In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità di matrimonio, salve le eccezioni espressamente stabilite dalla legge, è il Vescovo diocesano, il quale può, a norma di legge, esercitare la potestà giudiziale sia personalmente che per il tramite di altri (cf. can. 1419, § 1).
§ 2. Tuttavia è opportuno, a meno che speciali motivi lo richiedano, che egli non la eserciti personalmente.
§ 3. Pertanto tutti i Vescovi debbono costituire per la propria diocesi un tribunale diocesano.
Art. 23 - Istr. Dignitas connubii
§ 1. Più Vescovi diocesani, peraltro, possono, a norma del can. 1423, di comune accordo, con l'approvazione della Sede Apostolica, costituire per le loro rispettive diocesi un unico tribunale di prima istanza, in luogo dei tribunali diocesani di cui ai cann. 1419-1421.
§ 2. In tal caso, ciascun Vescovo può istituire nella propria diocesi una sezione istruttoria, con un uno o più uditori e di un notaio per la raccolta delle prove e la notificazione degli atti.
Art. 24 - Istr. Dignitas connubii
§ 1. Se non è in alcun modo possibile costituire un tribunale diocesano o interdiocesano, il Vescovo diocesano si rivolga alla Segnatura Apostolica per la proroga della competenza a favore di un tribunale limitrofo, col consenso del Vescovo Moderatore di tale tribunale.
§ 2. Vescovo Moderatore del tribunale diocesano è il Vescovo diocesano; del tribunale interdiocesano il Vescovo designato di cui all'art. 26.
Il tribunale di seconda istanza
Art. 25 - Istr. Dignitas connubii
Per ciò che riguarda i tribunali di seconda istanza, salvo l'art. 27 e salve le facoltà concesse dalla Sede Apostolica:
1o dal tribunale del Vescovo suffraganeo si appella al tribunale del Metropolita, salvo il disposto dei nn. 3-4 (cf. can. 1438, n. 1);
2o nelle cause trattate in prima istanza davanti al tribunale metropolitano, si appella al tribunale che lo stesso Metropolita, con l'approvazione della Sede Apostolica, ha designato stabilmente (can. 1438, n. 2);
3o se è stato costituito un unico tribunale di prima istanza per più diocesi, a norma dell'art. 23, la Conferenza episcopale deve costituire, con l'approvazione della Sede Apostolica, il tribunale di seconda istanza, a meno che tutte le suddette diocesi non siano suffraganee della medesima arcidiocesi (cf. can. 1439, § 1);
4o la Conferenza episcopale può, con l'approvazione della Sede Apostolica, costituire uno o più tribunali di seconda istanza anche al di fuori dei casi di cui al n. 3 (cf. can. 1439, § 2).
Art. 26 - Istr. Dignitas connubii
I Vescovi, quanto al tribunale di cui all'art. 23, e la Conferenza episcopale, quanto ai tribunali di cui all'art. 25, nn. 3-4, o il Vescovo da loro designato, godono di tutti i poteri che spettano al Vescovo diocesano nei confronti del suo tribunale (cf. cann. 1423, § 1; 1439, § 3).
Art. 27 - Istr. Dignitas connubii
§ 1. La Rota Romana è tribunale di appello di seconda istanza in concorso coi tribunali di cui all'art. 25; pertanto tutte le cause giudicate da qualsiasi tribunale in prima istanza possono essere deferite per legittimo appello alla Rota Romana (cf. can. 1444, § 1, n. 1; Pastor Bonus, art. 128, n. 1).
§ 2. Salve le leggi particolari emesse dalla Sede Apostolica o le facoltà concesse dalla medesima, la Rota Romana è l'unico tribunale di appello nella terza istanza e in quelle successive (cf. can. 1444, § 1, n. 2; Pastor Bonus, art. 128, n. 2).
Art. 28 - Istr. Dignitas connubii
Eccettuato il caso di legittimo appello alla Rota Romana a norma dell'art. 27, un ricorso interposto davanti alla Sede Apostolica non sospende l'esercizio della potestà giudiziale nel giudice che abbia già cominciato a trattare la causa; egli quindi può proseguire il giudizio fino alla sentenza definitiva, purché la Sede Apostolica non gli abbia significato di avere avocato la causa a sé (cf. can. 1417, § 2).
La competenza in Italia
In Italia sono istituiti i tribunali ecclesiastici regionali aventi competenza speciale esclusiva per le cause matrimoniali.
Pertanto i tribunali diocesani sono assolutamenti incompetenti ratione materiae per trattare le cause matrimoniali.
(Pio IX, Motu proprio Qua cura, 8 dicembre 1938, in AAS 30, 1938).
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