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 La competenza canonica

    

 

Il tribunale competente (cann. 1404 - 1416 CIC)

Can. 1404 CIC - La prima Sede non è giudicata da nessuno.

 

Can. 1405 CIC - §1. Il Romano Pontefice stesso ha il diritto esclusivo di giudicare nelle cause di cui al can. 1401:

1) i capi di Stato;

2) i Padri Cardinali;

3) i Legati della Sede Apostolica e nelle cause penali i Vescovi;

4) le altre cause che egli stesso abbia avocato al proprio giudizio.

 

§2. Il giudice non è competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica dal Romano Pontefice, salvo non ne abbia avuto prima mandato dal medesimo.

 

§3. È riservato al tribunale della Rota Romana giudicare:

1) i Vescovi nelle cause contenziose, fermo restando il disposto del can. 1419, §2

2) l'Abate primate o l'Abate superiore di una congregazione monastica, il Moderatore supremo di istituti religiosi di diritto pontificio;

3) le diocesi e le altre persone ecclesiastiche sia fisiche sia giuridiche che non hanno Superiore al di sotto del Romano Pontefice.

 

 Can. 1406 CIC - §1. Violato il disposto del can. 1404, atti e decisioni si ritengono come non fatti.

§2. Nelle cause di cui al can. 1405, l'incompetenza degli altri giudici è assoluta.

 

Can. 1407 CIC - §1. Nessuno può essere chiamato in giudizio in prima istanza se non davanti al giudice ecclesiastico competente per uno dei titoli determinati nei cann. 1408-1414.

 

 I titoli di competenza previsti dai cann. 1408-1414 sono i seguenti:

-          foro del domicilio o quasi domicilio del convenuto (criterio generale)

-          foro della dimora (per il girovago senza domicilio o quasi domicilio)

-          foro del domicilio o quasi domicilio dell’attore (se non si conosca domicilio, quasi domicilio o dimora del convenuto)

-          foro del luogo ove è situata la cosa (cause che hanno ad oggetto della lite una res)

-          foro del luogo ove il contratto fu stipulato o deve essere eseguito o scelto dalle parti (cause contrattuali)

-          foro del luogo ove l’obbligazione è sorta o deve essere adempiuta (cause per obbligazioni non contrattuali)

-          foro del luogo in cui fu commesso il delitto (cause penali)

-          foro del luogo dell’amministrazione (cause sull’amministrazione di beni)

-          foro del domicilio o quasi domicilio o dimora del de cuius (cause su eredità o legati)

 

Can. 1414 CIC - A motivo della connessione, le cause tra loro connesse devono essere giudicate da un solo ed identico tribunale e nello stesso processo, a meno che non vi si opponga il disposto della legge.

 

Can. 1415 CIC - A motivo della prevenzione, quando due o più tribunali sono egualmente competenti, ha diritto di giudicare la causa quel tribunale che per primo citò legittimamente la parte convenuta.

 

Can. 1416 CIC - I conflitti di competenza tra due tribunali soggetti allo stesso tribunale di appello, sono risolti da questo tribunale; se non sono soggetti allo stesso tribunale di appello, dalla Segnatura Apostolica. 

 

 

 

 

   

   

   

 
         

    Ultimo aggiornamento di questa pagina 09/09/2012

 

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