Il tribunale competente (cann. 1404 - 1416 CIC)
Can. 1404 CIC - La prima Sede non è giudicata da nessuno.
Can. 1405 CIC - §1. Il Romano Pontefice stesso ha il diritto esclusivo di giudicare nelle cause di cui al can. 1401:
1) i capi di Stato;
2) i Padri Cardinali;
3) i Legati della Sede Apostolica e nelle cause penali i Vescovi;
4) le altre cause che egli stesso abbia avocato al proprio giudizio.
§2. Il giudice non è competente a giudicare atti o strumenti confermati in forma specifica dal Romano Pontefice, salvo non ne abbia avuto prima mandato dal medesimo.
§3. È riservato al tribunale della Rota Romana giudicare:
1) i Vescovi nelle cause contenziose, fermo restando il disposto del can. 1419, §2
2) l'Abate primate o l'Abate superiore di una congregazione monastica, il Moderatore supremo di istituti religiosi di diritto pontificio;
3) le diocesi e le altre persone ecclesiastiche sia fisiche sia giuridiche che non hanno Superiore al di sotto del Romano Pontefice.
Can. 1406 CIC - §1. Violato il disposto del can. 1404, atti e decisioni si ritengono come non fatti.
§2. Nelle cause di cui al can. 1405, l'incompetenza degli altri giudici è assoluta.
Can. 1407 CIC - §1. Nessuno può essere chiamato in giudizio in prima istanza se non davanti al giudice ecclesiastico competente per uno dei titoli determinati nei cann. 1408-1414.
I titoli di competenza previsti dai cann. 1408-1414 sono i seguenti:
- foro del domicilio o quasi domicilio del convenuto (criterio generale)
- foro della dimora (per il girovago senza domicilio o quasi domicilio)
- foro del domicilio o quasi domicilio dell’attore (se non si conosca domicilio, quasi domicilio o dimora del convenuto)
- foro del luogo ove è situata la cosa (cause che hanno ad oggetto della lite una res)
- foro del luogo ove il contratto fu stipulato o deve essere eseguito o scelto dalle parti (cause contrattuali)
- foro del luogo ove l’obbligazione è sorta o deve essere adempiuta (cause per obbligazioni non contrattuali)
- foro del luogo in cui fu commesso il delitto (cause penali)
- foro del luogo dell’amministrazione (cause sull’amministrazione di beni)
- foro del domicilio o quasi domicilio o dimora del de cuius (cause su eredità o legati)
Can. 1414 CIC - A motivo della connessione, le cause tra loro connesse devono essere giudicate da un solo ed identico tribunale e nello stesso processo, a meno che non vi si opponga il disposto della legge.
Can. 1415 CIC - A motivo della prevenzione, quando due o più tribunali sono egualmente competenti, ha diritto di giudicare la causa quel tribunale che per primo citò legittimamente la parte convenuta.
Can. 1416 CIC - I conflitti di competenza tra due tribunali soggetti allo stesso tribunale di appello, sono risolti da questo tribunale; se non sono soggetti allo stesso tribunale di appello, dalla Segnatura Apostolica.
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