Il tribunale di prima istanza
Can. 1419 CIC - §1. In ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri, secondo i canoni che seguono.
§2. Se poi si tratta di diritti o di beni temporali di una persona giuridica rappresentata dal Vescovo, giudica in primo grado il tribunale di appello.
Can. 1420 CIC - §1. Tutti i Vescovi diocesani sono tenuti a costituire un Vicario giudiziale o Officiale con potestà ordinaria per giudicare, distinto dal Vicario generale a meno che l'esiguità della diocesi o lo scarso numero di cause non suggerisca altrimenti.
§2. Il Vicario giudiziale forma un unico tribunale con il Vescovo, ma non può giudicare le cause che il Vescovo riserva a sé.
§3. Al Vicario giudiziale possono essere dati degli aiutanti, detti Vicari giudiziali aggiunti o Vice-officiali.
§4. Sia il Vicario giudiziale sia i Vicari giudiziali aggiunti devono essere sacerdoti, di integra fama, dottori o almeno licenziati in diritto canonico e che non abbiano meno di trent'anni.
§5. Essi non cessano dall'incarico quando la sede si rende vacante, né possono essere rimossi dall'Amministratore diocesano; venendo però il nuovo Vescovo devono essere riconfermati.
Can. 1421 CIC - §1. Nella diocesi il Vescovo costituisca giudici diocesani chierici.
§2. La Conferenza Episcopale può permettere che anche dei fedeli laici siano costituiti giudici; di essi, se la necessità lo suggerisca, uno può essere assunto a formare un collegio.
§3. I giudici siano di integra fama e dottori in diritto canonico o almeno licenziati.
Can. 1423 CIC - §1. Più Vescovi diocesani possono concordemente, con l'approvazione della Sede Apostolica, costituire nelle loro diocesi un unico tribunale di prima istanza, in luogo dei tribunali diocesani di cui ai cann. 1419-1421; nel qual caso a quel gruppo di Vescovi o al Vescovo da essi designato competono tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il proprio tribunale.
§2. I tribunali di cui al §1, possono essere costituiti per tutte le cause oppure soltanto per determinati generi di cause.
Il tribunale di seconda istanza
Can. 1438 CIC - Fermo restando il disposto del can. 1444, §1, n.1:
1) dal tribunale del Vescovo suffraganeo si appella al tribunale del Metropolita, salvo il disposto del can. 1439;
2) nelle cause trattate in prima istanza avanti al Metropolita si appella al tribunale che egli stesso abbia, con l'approvazione della Sede Apostolica, stabilmente designato;
3) per le cause fatte avanti al Superiore provinciale il tribunale di seconda istanza è presso il Moderatore supremo; per le cause fatte avanti all'Abate locale è presso l'Abate superiore della congregazione monastica.
Can. 1439 CIC - §1. Se fu costituito un tribunale unico di prima istanza per più diocesi, a norma del can. 1423, la Conferenza Episcopale deve costituire con l'approvazione della Sede Apostolica un tribunale di seconda istanza, a meno che tutte quelle diocesi non siano suffraganee della stessa archidiocesi.
§2. La Conferenza Episcopale può costituire, con la approvazione della Sede Apostolica, uno o più tribunali di seconda istanza, anche oltre i casi di cui al §1.
§3. Per quanto riguarda i tribunali di seconda istanza di cui ai §§1 e 2, la Conferenza Episcopale o il Vescovo da essa designato hanno tutti i poteri che ha il Vescovo diocesano per il suo tribunale.
Can. 1440 CIC - Se la competenza relativa al grado di giudizio non viene osservata a norma dei cann. 1438 e 1439, l'incompetenza del giudice è assoluta.
Can. 1441 CIC - Il tribunale di seconda istanza deve essere costituito alla stessa maniera del tribunale di prima istanza. Se tuttavia nel primo grado di giudizio secondo il can. 1425, §4, emanò la sentenza un giudice unico, il tribunale di seconda istanza proceda collegialmente.
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